Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 233/2019 DELLA CORTE DEI CONTI
CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA - ISTRUTTORIA
CORTE DEI CONTI - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Istruttoria